REGOLAMENTO
(CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO
EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
del
29 aprile 2004
sull'igiene
dei prodotti alimentari
[omissis]
Articolo
5
Analisi
dei pericoli e punti critici di controllo
1.
Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e
mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del
sistema HACCP.
2.
I principi del sistema HACCP di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a)
identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o
ridotto a livelli accettabili;
b)
identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in
cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o
eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;
c)
stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che
differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della
prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;
d)
stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti
critici di controllo;
e)
stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla
sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto
controllo;
f)
stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare
l'effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad
e); e
g)
predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle
dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva
applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f).
Qualora
intervenga un qualsiasi cambiamento nel prodotto, nel processo o in
qualsivoglia altra fase gli operatori del settore alimentare
riesaminano la procedura e vi apportano le necessarie modifiche.
3.
Il paragrafo 1 si applica unicamente agli operatori del settore
alimentare che intervengono in qualsivoglia fase della produzione,
trasformazione e distribuzione degli alimenti successiva alla
produzione primaria e alle operazioni associate di cui all'allegato
I.
4.
Gli operatori del settore alimentare:
a)
dimostrano all'autorità competente che essi rispettano il paragrafo
1, secondo le modalità richieste dall'autorità competente, tenendo
conto del tipo e della dimensione dell'impresa alimentare;
b)
garantiscono che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure
elaborate a norma del presente articolo siano costantemente
aggiornati;
c)
conservano ogni altro documento e registrazione per un periodo
adeguato.
5.
Le modalità dettagliate di attuazione del presente articolo possono
essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 14,
paragrafo 2.
Tali
modalità possono facilitare l'attuazione del presente articolo da
parte di taluni operatori del settore alimentare, in particolare
prevedendo la possibilità di utilizzare le procedure contenute nei
manuali per l'applicazione dei principi del sistema HACCP, al fine di
rispettare il paragrafo 1. Siffatte modalità possono specificare
inoltre il periodo durante il quale gli operatori del settore
alimentare conservano i documenti e le registrazioni a norma del
paragrafo 4, lettera c).
Articolo
6
Controlli
ufficiali, registrazione e riconoscimento
1.
Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità
competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili
o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale.
2.
In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica
all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte
dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che
esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e
distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto
stabilimento.
Gli
operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che
l'autorità competente disponga costantemente di informazioni
aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro,
qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni
chiusura di stabilimenti esistenti.
3.
Tuttavia, gli operatori del settore alimentare provvedono affinché
gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente,
successivamente ad almeno un'ispezione, se il riconoscimento è
prescritto:
a)
a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo
stabilimento
è situato;
b)
a norma del regolamento (CE) n. 853/2004;
o
c)
da una decisione adottata dalla Commissione. Tale misura intesa a
modificare elementi non essenziali del presente regolamento è
adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di
cui all’articolo
14, paragrafo 3.
Lo
Stato membro che impone il riconoscimento di taluni stabilimenti
situati nel suo territorio a norma della legislazione nazionale, come
previsto alla lettera a), comunica alla Commissione e agli altri
Stati membri le pertinenti disposizioni nazionali.
[omissis]
Questi
2 articoli del regolamento su cui si fonda l'applicazione del sistema
HACCP sono veramente il cuore del regolamento e vanno perlomeno
letti. Il punto 2 dovrebbe essere memorizzato, nel senso di saper
elencare magari in modo succinto e con parole proprie tutti i 7 punti
in esso contenuti. E questo è davvero il minimo della pena. Invierò
comunque per e-mail il testo completo del regolamento per le
studentesse e gli studenti di buona volontà.
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